SAMA SRL
Nonostante la legge sulla sicurezza sul lavoro, cioè il Decreto legislativo 81 08, meglio noto come Dlgs 81/08 o come “Testo unico sulla sicurezza”, sia una normativa chiara ed esaustiva che fornisce gli strumenti per la prevenzione dei fatti luttuosi sui luoghi di lavoro, detti fatti continuano a verificarsi.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (poi revisionato e aggiornato il 27 maggio 2017 che ha riassunto e ordinato le norme precedenti, indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori gli obblighi inerenti la prevenzione e la tutela fisica e psichica negli ambienti di lavoro.
Si tratta di una normativa riferita a qualsiasi impresa (comprese le ditte familiari) e a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla tipologia di contratto posseduta), e risulta divisa in:
- Titolo I: Disposizioni generali
- Titolo II: Luoghi di lavoro
- Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (dispositivi di protezione individuale)
- Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V: Segnaletica di sicurezza
- Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII: Videoterminali
- Titolo VIII: Agenti fisici
- Titolo IX: Sostanze pericolose
- Titolo X: Agenti biologici
- Titolo XI: Atmosfere esplosive
- Titolo XII: Disposizioni penali
- Titolo XIII: Disposizioni finali
L’ elemento innovativo del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro rispetto ai precedenti decreti, oltre al fatto che rappresenta un riferimento univoco in materia di sicurezza sul lavoro, è rappresentato dall’introduzione di concetti nuovi, come l’obbligo della valutazione dei rischi connessi:
- allo stress lavoro-correlato
- allo stato di gestazione
- alle differenze di genere, età e provenienza
- al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
La responsabilità del rispetto delle norme di sicurezza grava in primo luogo sul datore di lavoro, a cui compete la maggior parte degli interventi atti a garantire un posto di lavoro sicuro, organizzando le attività aziendali in modo da salvaguardare l’incolumità e la salute dei dipendenti.
Maggiore ancora la responsabilità per quelle situazioni notoriamente a rischio, come i cantieri edili.
Per l’organizzazione e la sicurezza nei cantieri è fondamentale che tanto gli operai (per tutelare la propria incolumità) quanto i coordinatori (per garantire la sicurezza della forza lavoro) tengano da conto numerosi aspetti:
- l’avvicendarsi delle stagioni, con i cambi climatici e ambientali;
- le repentine e frequenti sostituzioni di “location”;
- il continuo refill delle manovalanze.
Un esempio è rappresentato dalle norme riguardanti i ponteggi, inserite sostanzialmente nel “Capo II del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”, che riguardano tutte le “attività che concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione […]”: orbene, il legislatore fornisce indicazioni sulla loro installazione, montaggio e smontaggio, distinguendo in primis ponteggi provvisori da ponteggi fissi.
Si potrebbe obiettare che la legge antinfortunistica, l’attuazione della quale non solo consente di lavorare e vivere in luoghi di lavoro sani e sicuri, ma anche di non incorrere in sanzioni, spesso implica dei costi per l’azienda, al fine di attuare le numerose prescrizioni in cui si articola: eppure tali investimenti vengono poi ripagati da una migliore produttività e da una gestione più oculata delle risorse.
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