SAMA SRL
I cantieri edili rappresentano uno dei luoghi di lavoro con il maggiore tasso di rischio, e questo rende assolutamente indispensabili la prevenzione, il controllo, la tutela.
La sicurezza nei cantieri affonda le sue radici nel Testo unico sicurezza sul lavoro e nelle sue successive modifiche apportate in particolare dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che ha modificato alcuni articoli di quella precedente, al fine di delineare un quadro che consenta di capire come migliorare la sicurezza nei cantieri edili.
Ad esempio, prevedere un metodo di accatastamento di materiali o attrezzature che ne impedisca il crollo o il ribaltamento, e curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente, sono due norme di sicurezza nei cantieri edili che se applicate garantiscono ambienti di lavoro meno rischiosi.
Non a caso sono previste tra gli obblighi del datore di lavoro, delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dei lavori edili, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, pure se di carattere familiare o con meno di dieci addetti.
Obblighi che, accanto ai due di cui sopra, consistono nell’adozione di una serie di altre prescrizioni come:
- rendere facilmente visibile l’accesso e la recinzione del cantiere;
- predisporre coperture a difesa dalle intemperie;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
- redigere il piano operativo di sicurezza.
Come detto, la legge sicurezza nei cantieri non è costituita esclusivamente dal Dlgs 81/08, ma anche da una serie di altri decreti e circolari ministeriali: come quello dell’aprile 2001, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” che, come intuibile, interessa la verifica periodica della corretta manutenzione e funzionamento delle attrezzature da lavoro, verifica che può avvenire ad opera dell’INAIL, ad esempio; oppure il Decreto Sviluppo 70/2011, noto soprattutto pe aver sostituito nelle opere non “pesanti” la SCIA con la DIA, quindi una segnalazione autocertificata di inizio attività al posto dei 30 giorni di attesa per l’ottenimento del via ai lavori; o ancora la circolare n. 3328 sempre del 2011 che ha fornito indicazioni sulla regolarità della fornitura di calcestruzzo.
Ma adesso andiamo più nello specifico della questione sicurezza nei cantieri, anche con degli esempi esplicativi…
Il cantiere stradale e la sicurezza sul lavoro
Cominciamo elencando alcuni dei pericoli a cui possono essere soggetti quanti prestano lavoro nei cantieri stradali:
- investimento da parte di mezzi in movimento all’interno o in zone limitrofe al cantiere;
- cadute dall’alto e in profondità;
- cadute in piano;
- folgorazione;
- seppellimento;
- caduta materiali dall’alto;
- pericolo di asfissia o di esposizione a sostanze pericolose in caso di lavori in ambienti confinati; ustioni; abrasioni e tagli
- malattie professionali derivanti da rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, polveri, condizioni climatiche e radiazioni solari.
È dunque immediatamente comprensibile che si tratta di un luogo di lavoro estremamente a rischio, che pertanto richiede di programmare e prevedere ogni minimo aspetto, e la cui sicurezza per questo non è normata solo dal Testo unico sulla sicurezza, ma anche dal codice stradale, che prescrive che in assenza di autorizzazione è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali (pure se si dovesse trattare di cantieri temporanei e mobili); e che, in caso di lavori stradali, è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, rendendo visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico. Per i trasgressori è prevista una sanzione che va da 779 a 3119 euro, oltre all’obbligo di rimuovere, a proprie spese, le opere realizzate.
E chiaramente le prescrizioni non si esauriscono qui, dal momento che, con l’intento di minimizzare rischi per la circolazione e per i lavoratori, ci si occupa di “segnalamento temporaneo”, mentre per salvaguardare l’incolumità di lavoratori e pedoni è fatto obbligo di indossare sia di giorno che di notte indumenti fluorescenti e rifrangenti arancioni o gialli con bande bianco argento; e ancora si normano i limiti di velocità, le strettoie o la completa deviazione di itinerario, etc.
I cantieri navali
Anche i cantieri navali rappresentano ambienti di lavoro a rischio elevato di infortuni e di malattie professionali, anche se il progressivo inserimento di nuove tecnologie o le diverse modalità di organizzazione del lavoro hanno modificato e diminuito le situazioni di rischio. Tuttavia, esiste un rovescio della medaglia, dal momento che l’incremento di prestazioni (con scafi sempre più grandi e tempi e costi di realizzazione sempre più contenuti) rendono ancora più pressante la questione della sicurezza dei lavoratori.
Molte fasi delle lavorazioni che avvengono in questi ambienti di lavoro sono caratterizzate da rischi vari: si pensi al trasporto e taglio delle lamiere, alla saldatura, all’assemblaggio dei blocchi, alla predisposizione delle opere provvisionali (ponteggi e impalcature, interne ed esterne allo scafo), al trasporto di materiale, alla posa in opera degli impianti, alla verniciatura; a cui si associano una serie di altri pericoli per la salute dei lavoratori come la produzione di fumi, la movimentazione dei carichi, l’esposizione alle fonti di rumore.
Se, ad esempio, si prende in considerazione la realizzazione di ponteggi da erigersi lungo lo scafo si pone il problema che, diversamente da quanto accade in edilizia, dove gli ancoraggi vengono applicati lungo le murature verticali delle facciate dei manufatti, è necessario studiare delle tipologie di ancoraggio in grado di garantire condizioni di assoluta stabilità alle opere che su di esse insistono.
Questo è solo uno dei casi che consentono di comprendere come, a proposito di cantieristica navale, la legislazione sicurezza cantieri vada integrata con altre norme ad hoc, data la specificità del settore.
Ci siamo limitati a soli due campioni, il cantiere stradale e quello navale, e ad un’estrema sintesi della questione della sicurezza nei cantieri di lavoro: è per questo che noi di SAMA Srl, esperti di consulenze in ambito sicurezza sul lavoro, vi diamo appuntamento a ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, che potrete trovare anche sulle nostre pagine Facebook e Linkedin.
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