SAMA SRL
È ormai prossima la scadenza dell’11 gennaio 2017 per i Datori di Lavoro che all’interno della propria azienda svolgono il ruolo di RSPP, i Dirigenti, i Preposti e i Lavoratori formati prima dell’ 11 gennaio 2012, per aggiornare la propria formazione.
È d’obbligo sottolineare che questo tipo di Formazione, prevista dagli art.36-37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve essere costantemente mantenuta aggiornata nel tempo affinché sia veramente efficace e in grado di favorire la tutela della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo trattando gli aggiornamenti normativi e l’evoluzione dei rischi.
Riportiamo stralcio dell’art. 36 e dell’art. 37 del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro:
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori:
- 1.Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro (…)
- 2.Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; (…)
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. (…)
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:
- 1.Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
- 2.La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. (…) ”
Ci soffermiamo in particolar modo al comma 2) dell’art.37 sopracitato, il quale indica che la durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento della formazione, siano definiti mediante Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ossia gli Accordi Stato e Regioni del 21 dicembre 2011.
Riportiamo di seguito un estratto di tali Accordi, alla parte riferita all’aggiornamento della formazione per i Lavoratori, Preposti e Dirigenti, prevista appunto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008:
Accordi Stato Regioni del 21/11/2012, punto 9. AGGIORNAMENTO
- “Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore (…).
- Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico – normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; (…)
- Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- Con riferimento ai dirigenti come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti m materia di salute e sicurezza del lavoro. (…)”
Magari, arrivati questo punto, avendo appurato che la formazione deve essere mantenuta aggiornata nel tempo, vi starete chiedendo: “Ma con quale frequenza devo provvedere agli aggiornamenti?” oppure “Entro quando si deve aggiornare la formazione acquisita in passato?”
Per rispondere a queste domande, ci vengono in aiuto le Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012, quale strumento d’interpretazione degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:
-
“Aggiornamento della formazione
- (…) Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
- Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi. (…)”
Le Linee Guida indicano inoltre che l’obbligo di aggiornamento riguarda anche i Datori di Lavoro che all’interno della propria azienda svolgano il ruolo di RSPP, che abbiamo svolto i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
Di conseguenza, si conclude affermando che, alle domande precedentemente poste, si devono fornire due risposte differenti in base alla data di frequentazione dei corsi di formazione iniziali, e nello specifico:
- Datori di Lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP, Dirigenti, Preposti e Lavoratori formati prima dell’11 gennaio 2012: devono obbligatoriamente aggiornarsi entro il prossimo 11 gennaio 2017.
- Datori di Lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP, Dirigenti, Preposti e Lavoratori formati dopo l’11 gennaio 2012 (quindi ai sensi degli Accordi Stato Regione del 21/12/2011): devono svolgere i propri corsi di aggiornamento entro 5 anni dalla data dell’effettivo completamento della propria formazione prevista.
Vi ricordiamo, infine, che le sanzioni previste per il Datore di Lavoro in caso di mancato adempimento agli art.36 e 37 del D.Lgs.81/2008, inerenti agli obblighi di Informazione e Formazione, sono l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da € 1.315,00 a € 5.699,20.
SAMA Srl è al vostro fianco e può assistervi per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa per la Salute e Sicurezza negli ambienti di Lavoro. Volendo al meglio gestire le esigenze dei propri Clienti, eroghiamo corsi di formazione sia in aula presso la propria sede sia presso la sede dei Clienti.
A questo punto speriamo che la nostra spiegazione sia stata per voi di interesse e piacevole di lettura, altrimenti siamo aperti a qualunque segnalazione e/o indicazione riteniate sia per noi d’interesse.
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