SAMA SRL
Il D.M. 12.12.2000 all’art. 24 – Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate, prevede per le Aziende attive da più di due anni, l’applicazione, da parte dell’Inail, di una riduzione del tasso medio di tariffa nell’eventualità in cui avessero effettuato interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e d’igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.
La riduzione del tasso medio di tariffa, che costituisce per le Aziende un risparmio significativo sul premio dovuto all’Inail, è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo preso in esame (anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda), calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:
- attive da almeno due anni;
- in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
- in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
COME RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL TASSO?
Per ottenere la riduzione, l’azienda deve presentare apposita istanza, grazie al Modulo OT24, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni ivi presenti; la domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica a mezzo della sezione “Servizi Online” sul sito www.inail.it, entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2017.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è richiesto un punteggio minimo pari a 100 punti, raggiungibile tramite l’applicazione di uno o più interventi in Azienda; in generale, per il raggiungimento del punteggio previsto, è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni e/o ad una sola sezione del modulo.
L’Azienda, nella fase di compilazione del modulo, si troverà ad indicare gli interventi apportati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, oltre ai provvedimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa Vigente, che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
Il punteggio riconosciuto ad ogni singolo intervento non è costante e/o univoco, varia a seconda dell’ intervento realizzato, la cui entità è indicata sul modulo stesso.
Facciamo alcuni esempi a titolo dimostrativo:
– per gli interventi relativi alla Responsabilità sociale, sezione B del modulo, sono state introdotte novità significative, in relazione alle dimensioni aziendali (grandi, medie, piccole e micro imprese), ovvero:
Il punteggio verrà calcolato differentemente in relazione alla fascia dimensionale occupata dall’Azienda e al rispettivo numero di condizioni/attività da attuare; ne consegue che ad una Azienda “piccola” è richiesta la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto al numero richiesto ad una “grande” Azienda.
Analogamente, anche per alcuni interventi presenti nelle sezioni C, D e E, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’Azienda.
L’Inail ha previsto l’obbligo di trasmissione della documentazione che ritiene probante, per dimostrare l’effettiva realizzazione degli interventi dichiarati nel modulo di domanda; il supporto documentale dovrà essere presentato unitamente alla domanda, pena l’inammissibilità dell’istanza, utilizzando l’apposita funzionalità “Allegati” disponibile nei “Servizi Online” del portale Inail, sempre entro e non oltre il 28 Febbraio 2017.
L’Inail si riserva la facoltà di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente; è ben inteso che non verrà presa in considerazione la documentazione presentata oltre il previsto termine.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro tramite Posta Elettronica Certificata, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
La riduzione, una volta riconosciuta, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
NOTA BENE:
E’ prerogativa dell’Inail procedere all’annullamento della riduzione stessa, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni, qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti inizialmente per il riconoscimento della riduzione.
Per concludere, vi riportiamo di seguito i link diretti alla documentazione per la presentazione della domanda, presente sul portale dell’Inail:
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE OT24
GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24/2017
ALLEGATO 1 ALLA GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24/2017: NOME FILE PER DOCUMENTAZIONE PROBANTE
Gli esperti di consulenza sicurezza sul lavoro di SAMA s.r.l., restano a Vostra completa disposizione nel caso vi servisse un maggior supporto, anche tecnico, più specifico sull’argomento o semplicemente per ulteriori informazioni, senza alcun tipo di esitazione.
Seguite inoltre tutti i nostri aggiornamenti sulle pagine Facebook o su Linkedin.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamateci al 0331-800699 o contattateci alla mail areatecnica@samasafety.it
Vi ringraziamo ancora per l’attenzione – Lo staff di SAMA Srl.
NON ESITARE, CONTATTACI!
Se pensi che i nostri servizi possano esserti utili, non esitare a contattarci!
CONTATTACI!