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Altre novità in ambito di Sicurezza sul Lavoro! È recentemente entrato in vigore il D.M. 12 Luglio 2016 (pubblicato in G.U. n°184 dell’8 Agosto 2016) trattante argomenti di Medicina del Lavoro.
Il nuovo Decreto apporta delle modifiche al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, e più precisamente agli Allegati 3A (Cartella Sanitaria e di rischio) e 3B (Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria).
Partiamo analizzando la più rilevante, riguardante l’Allegato 3A. Viene ufficialmente soppressa la firma del Lavoratore sul Giudizio di Idoneità rilasciato dal Medico Compente, e conseguentemente viene soppressa la nota 13 collegata, che spiegava il significato della firma stessa. Essa recitava “La firma del Lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità”.
Quindi, scompare ufficialmente la (permetteteci di definirla “strana”) logica del “consenso-approvazione” del Lavoratore sull’operato del Medico Competente, relativamente al proprio Giudizio di Idoneità al lavoro, che ora è di esclusiva competenza di chi esercita la professione di Medico del Lavoro, come giusto che sia.
L’abolizione dell’obbligo di firma del Lavoratore costituisce, inoltre, una notevole semplificazione per chi utilizza una cartella informatizzata, tracciando un notevole passo in avanti verso l’attuazione dell’art. 53 c.1 del D.Lgs. 81/08, che consente e favorisce la completa informatizzazione di tutte le attività documentali.
Attenzione però, il fatto di aver abolito un obbligo, non equivale per forza ad un divieto assoluto. Chi vorrà potrà tranquillamente continuare (nel caso lo ritenesse utile o necessario) a far apporre la firma del Lavoratore sul Giudizio d’idoneità ricevuto a seguito della visita medica.
Passiamo alle modifiche apportate all’Allegato 3B, in relazione ai contenuti e alle modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei Lavoratori.
Innanzitutto il nuovo Decreto precisa, all’art. 1 lettera a), che la trasmissione per via telematica, dei dati di Sorveglianza Sanitaria, deve essere ora effettuata utilizzando esclusivamente la piattaforma INAIL.
Sono state poi apportate modifiche al modulo di registrazione dei dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria, relativamente alla parte spettante al Medico Competente: sono state soppresse alcune voci (ad esempio: luogo e data di nascita del Lavoratore, già ricavabili dal codice fiscale) e sono state unificate in un unica riga le idoneità temporanee e permanenti (prima previste in due righe differenti).
Altra modifica importante alla tabella di registrazioni dati, riguarda la parte relativa all’esposizione a rischi lavorativi dei Lavoratori:
- Sono stati inseriti i Rischi Posturali, che finora non erano considerati;
- Viene considerata la voce generica “Silice”, anziché la precedente “Silice libera cristallina”;
- Sono stati riuniti in una singola riga gli Infrasuoni e Ultrasuoni, anch’essi prima separati;
- Per tutti i rischi lavorativi in elenco è prevista ora la specificazione, sempre con distinzione tra maschi e femmine, del numero di soggetti con idoneità parziale o inidoneità, e non più solo del numero dei Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e dei soggetti visitati nell’anno di riferimento (presenti già in precedenza).
Nella parte finale della tabella, relativa agli accertamenti per alcol e stupefacenti (ai sensi dell’art. 41 comma 4 – D.Lgs. 81/08) sono state modificate le diciture:
- “Sostanze psicotrope e stupefacenti” in “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”.
- “Alcoldipendenza” in “Accertamenti assunzione alcol”.
Per entrambe le categorie, sono state infine variate le colonne laterali riportanti degli esiti delle visite:
- La prima non è più intitolata “n. lavoratori sottoposti alle verifiche ex art. 41 co 4 D.Lgs.81/2008”, ma è ora definita “N. lavoratori controllati nell’anno con test di screening”;
- Scompaiono le colonne “n. lavoratori positivi al test di screening” – “n. lavoratori positivi al test di conferma” e “lavoratori risultati inidonei alla mansione”, che vengono sostituite da un’unica colonna generale denominata “N. casi di dipendenza confermati dal centro specialistico” (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente).
Tutta quest’ultima serie di modifiche sulle diciture, è stata fatta al fine di far luce sul reale compito del Medico Competente che, allo stato attuale, è quello di tenere monitorata l’eventuale assunzione da parte dei Lavoratori di sostanze stupefacenti o di alcol, che si differenzia da una diagnosi di dipendenza. Essa rappresenta invece il risultato di una valutazione differente e più complessa che prende in considerazione dati anamnestici, clinici, comportamentali e di laboratorio che, oltre al Medico Competente, richiede l’interventi di altri soggetti istituzionali, come il SERT, i Centri di Alcologia, ecc..
Infine, vi ricordiamo che questo nuovo Decreto è entrato in vigore esattamente il 9 Agosto 2016 e che presso la Conferenza Stato Regioni, è in attesa di approvazione una nuova Intesa che modificherà la normativa relativa alle procedure per il controllo della assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, sempre in applicazione dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/08.
Se non l’avete ancora fatto, scaricate qui il testo completo del nuovo D.M. del 12 Luglio 2016.
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