SAMA SRL
Cambiano le cose in merito alla sicurezza sul lavoro, in particolare per quello che concerne i dispositivi di protezione individuale: prima di parlare nello specifico delle modifiche normative, chiariamo a cosa ci stiamo riferendo.
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore a protezione da uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, e ogni accessorio a completamento, può essere ricompresa nella categoria di dispositivo di protezione individuale (DPI).
Ricade sulla forza lavoro l’obbligo di utilizzare i dispositivi correttamente, averne cura e non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici; mentre è dovere del datore di lavoro fornire alla sua manovalanza i dispositivi e a sottoporla a programmi di formazione e di addestramento per gli impieghi previsti.
L’art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le caratteristiche dei DPI:
- essere adeguati ai rischi da prevenire
- essere adeguati alle condizioni del luogo di lavoro
- essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità
- essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza.
Sempre il medesimo D.Lgs. li classifica in dispositivi di protezione:
- della testa
- dell’udito
- degli occhi e del viso
- delle vie respiratorie
- delle mani e delle braccia
- dei piedi e delle gambe
- della pelle
- del tronco e dell’addome
- dell’intero corpo
- indumenti di protezione.
Di seguito una tabella che riporta alcune indicazioni sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale in ambito sanitario:
GUANTI | GUANTI | GUANTI | ||||
STERILI | NON STERILI | POLIETILENE | PVC | LATTICE | GOMMA | |
Intervento chirurgico. Tassativo: procedura in asepsi, dispositivi di protezione per l’operatore sterili, consigliato uso di doppi guanti (PE + chirurgici). | x | x | ||||
Cateterismo arterioso e venoso centrale. Tassativo: procedura in asepsi, dispositivi di protezione per l’operatore sterili. | x | x | ||||
Medicazione cateterismo arterioso e venoso centrale, prelievi e sostituzione circuiti di idratazione. Tassativo: procedura in asepsi, guanti sterili. | x | x | ||||
Rimozione cateterismo arterioso e venoso centrale. Tassativo: procedura in asepsi, guanti sterili. Consigliato: guanti sterili in polietilene (in lattice solo se strettamente necessario). | x | x | (x) | |||
Punture esplorative/evacuative (rachicentesi, toracentesi, paracentesi, ecc.). Tassativo: procedura in asepsi, guanti sterili. | x | x | ||||
Endoscopia bronchiale. | x | x | x | |||
Endoscopia digestiva diagnostica. Consigliato l’uso di guanti non sterili in polietilene o PVC (lattice non consigliato). | x | x | x | |||
Endoscopia operativa, laparoscopia, amniocentesi, isterescopia, endoscopia urologica. Tassativo: procedura in asepsi, dispositivi di protezione per l’operatore sterili. | x | x | ||||
Intubazione endotracheale, aspirazione endotracheale. Tassativo: procedura in asepsi, dispositivi di protezione per l’operatore sterili. | x | x | ||||
Cateterismo venoso periferico, prelievo venoso. Guanti non sterili in PVC (lattice non consigliato). | x | x | ||||
Prelievo arterioso. Guanti non sterili in PVC (lattice non consigliati). | x | x |
Come si diceva in apertura però, in ossequio a diverse direttive europee, entro il 21 novembre 2018 il Governo dovrà:
- fissare specifiche procedure di valutazione e controllo a carico degli organismi che rivestono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425 (a tal fine è prevista la creazione di un organismo unico nazionale di accreditamento)
- prevedere proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento
- stabilire sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi sulla sicurezza sui cantieri e nei posti di lavoro derivanti dal regolamento.
Inoltre, il Regolamento stabilisce le procedure che devono seguire i fabbricanti di DPI per ottenere la certificazione CE, precisando tra l’altro che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere gli stessi per tutti gli Stati membri, senza differenze di carattere nazionale, e questo a prescindere che si tratti di dispositivi di nuova fabbricazione, oppure usati, o importati da un paese terzo, o acquistati tramite vendita a distanza (anzi, a tal proposito è stato introdotto l’obbligo per gli importatori di assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai requisiti richiesti dal regolamento).
Nell’Allegato II del Regolamento vengono evidenziati, nel dettaglio, tutti i requisiti necessari dei DPI (considerando anche aspetti come l’ergonomia, i livelli e le classi di protezione, il comfort, l’efficacia, etc.); nella parte due dell’allegato le caratteristiche supplementari; nella parte tre i requisiti specifici per rischi particolari (protezione da impatto meccanico, protezione dalla compressione statica di una parte del corpo, protezione dalle scosse elettriche, protezione dalle radiazioni, etc.).
Scendendo più nel dettaglio, ci si avvede di come le modifiche introdotte dal Regolamento riguardino anche:
- la soppressione dell’obbligo di indicare il livello di protezione dal rumore nocivo, non essendo possibile misurare e stabilire un indice siffatto
- l’eliminazione dell’obbligo di non superare i valori limite sull’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni fissati nella normativa dell’Unione, non essendo il solo DPI capace di conseguire tale obiettivo
- l’abolizione del dovere di indicazione delle curve di trasmissione delle radiazioni nelle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante, essendo l’indicazione del fattore di protezione più utile per l’utilizzatore.
È chiaro che tutte queste modifiche necessitano di tempo per essere recepite e realizzate, ragion per cui si prevede un periodo transitorio durante il quale i DPI conformi alla direttiva precedente potranno ancora essere immessi sul mercato: in particolare il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2018, mentre le sanzioni a danno di produttori o commercianti di articoli recanti violazioni delle nuove disposizioni in termini di sicurezza sul posto di lavoro e dei DPI che gli Stati membri dovranno stabilire si applicheranno a partire dal 21 marzo 2018.
Questa che via è stata fornita è solo una disamina generale, perché è chiaro che i nuovi adempimenti previsti dalla legge sono specifici, articolati, numerosi: è necessario quindi essere preparati o rivolgersi ad organizzazioni che lo siano, come noi di SAMA srl che nasciamo proprio per occuparci di sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista della formazione che della realizzazione di contesti aziendali e cantieristici sicuri.
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