SAMA SRL
L’abbiamo già detto quando ci siamo occupati degli obblighi del datore di lavoro: un ambiente di lavoro realmente tutelante e sicuro non può prescindere da una lavoro globale, di rete, e la sicurezza sul lavoro non è realizzabile se non con una partecipazione attiva, attenta e costante di tutte le figure che, a vario titolo ma con eguale importanza, sono chiamate a inverare questo processo.
Quali sono queste figure?
Non basta rispondere: il datore di lavoro e i lavoratori, perché in questo caso si sminuirebbe la complessità del meccanismo e soprattutto si peccherebbe di superficialità, dal momento che i ruoli che impone la normativa sono altamente specifici.
Si pensi al RSPP (RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE), risorsa interna o esterna alla compagine di lavoro, designata dal datore di lavoro in relazione alle capacità e competenze di cui è dotato, che secondo quanto previsto dall’art. 32 del Dlgs 81/08 “devono essere adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
E ciò è vero anche quando il luogo di lavoro in questione sia il cantiere edile, dove parteciperanno alla stesura del POS e del DVR, cioè il Documento valutazione rischi.
Come per tutti i settori, anche per quello costruttivo, la figura in esame deve esplicare un periodo formativo, al fine di conseguire un attestato con verifica dell’apprendimento, in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
E come per tutti i comparti, anche in quello edile, il ruolo del RSPP può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, ma solo quando si tratti di:
- aziende artigiane e industriali che abbiano fino a 30 addetti;
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- aziende della pesca fino a 20 addetti;
- • altre aziende fino a 200 addetti..
E nonostante si tratti del datore di lavoro, non viene meno l’obbligo della formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (in relazione alla complessità dell’azienda nella quale si opera), adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, che fondamentalmente si articolano su argomenti inerenti la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e responsabilità civile e penale; gli organi di vigilanza e controllo; la tutela assicurativa; il registro infortuni; prevenzione incendio e piani di emergenza; valutazione dei rischi e prevenzione sanitaria; i rapporti con RLS e la formazione dei lavoratori.
Ed eccoci giunti ad un’altra figura che vorremmo analizzare in dettaglio: l’RLS, cioè il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, le cui attribuzioni sono normate dagli art. 47-50 del Testo unico sulla sicurezza. Si tratta fondamentalmente di un ruolo di raccordo tra i vertici dell’azienda e i lavoratori, che nei cantieri viene consultato nella fase preliminare alla stesura del POS, e nelle grandi imprese partecipa alla riunione periodica in materia di sicurezza.
Anche in questo caso si tratta di una figura che necessita di un’adeguata e specifica preparazione: non a caso il Decreto 81 08, all’articolo 37, stabilisce che l’RLS “ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
Questa istruzione specifica non può richiedere una durata inferiore alle 32 ore, e non può prescindere dalla trattazione di tematiche di natura legislativo-giuridica, sia di carattere nazionale che comunitario; tecnico-prassica, come la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; sino ad arrivare ad altre di tipo piscologico-sociale, riguardanti ad esempio le tecniche della comunicazione.
E gli obblighi dell’RLS non sono ancora conclusi, dovendo egli partecipare ad un aggiornamento annuale.
Qualora si tratti di aziende edili, e qualora queste contino meno di 15 lavoratori, la figura in questione viene eletta tra i lavoratori stessi, mentre in quelle maggiori di 15 viene scelta tra le rappresentanze sindacali.
La norma stabilisce anche un rapporto tra il numero di RLS in azienda e i dipendenti, per cui in unità produttive fino a 200 lavoratori sarà uno; tre nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; e per realtà con più di 1.000 lavoratori si registreranno 6 RLS.
L’ultima figura impegnata nella sicurezza sul lavoro che vogliamo analizzare è il MEDICO COMPETENTE (acronimo MC), che ha il compito di collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. È lo stesso datore a nominarlo affinché si occupi della sorveglianza sanitaria e di tutti gli altri compiti prescritti dal D.Lgs. 81/08: ad esempio, interviene qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sussista un’effettiva correlazione tra questa istanza e i rischi lavorativi.
In quale contesto lavorativo può collocarsi questa figura?
In tutte quelle attività in cui rumore, vibrazioni, videoterminali, prodotti chimici, agenti cancerogeni, possono determinare un detrimento alla salute dei dipendenti, rendono quindi obbligatori gli accertamenti sanitari periodici al fine di valutare lo stato di salute di ogni lavoratore, per ognuno dei quali l’Mc esprime un “giudizio di idoneità” alla mansione che dovrà essere rinnovato ciclicamente (la durata di questo ciclo è a discrezione del professionista stesso).
A completare il quadro delle responsabilità che ricadono su questa figura anche:
- l’istituzione e l’aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio
- la divulgazione di informazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari
- la collaborazione all’attività di formazione..
Tuttavia, non è sufficiente possedere una laurea in medicina per rivestire siffatto ruolo: il Medico Competente (Mc) infatti deve possedere specializzazione in Medicina del Lavoro o Medicina Preventiva, o docenza in Medicina del lavoro, psicotecnica, tossicologia o igiene industriale, o fisiologia o clinica del lavoro, o specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
E con questo concludiamo la nostra disamina, che speriamo sia stata piacevole e comprensibile, non senza invitarvi a seguire i nostri aggiornamenti sulle pagine Facebook o Linkedin, e a contattarci al 0331 800699 o alla mail areatecnica@samasafety.it per consulenze e informazioni sui corsi.
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