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Meglio tardi che mai, no? Anche se con un piccolo ritardo, finalmente è stata recepita la Direttiva 2013/35 dell’Unione Europea, sulle disposizioni minime di Salute e Sicurezza relative all’esposizione dei Lavoratori ai rischi derivanti dai Campi Elettromagnetici.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 18 di agosto (GU Serie Generale n.192 del 18/08/2016) tramite il Decreto Legislativo n. 159 del 1 agosto 2016, entrato ufficialmente in vigore il 2 settembre 2016.
Abbiamo indicato “con un piccolo ritardo” perché il recepimento sarebbe dovuto avvenire entro il 1 Luglio 2016, ma passiamo oltre.
Il nuovo Decreto ha apportato modifiche e integrazioni al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, alla parte riguardante la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ai Campi Elettromagnetici. Le novità riguardano in particolare gli obblighi di informazione e formazione dei Lavoratori, la protezione dalle esposizioni dai campi in bassa frequenza, la modalità di valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria.
Fatta questa premessa, oggi ci teniamo a soffermarci sulle nuove modalità di Valutazione del Rischio e su cosa deve fare ora il Datore di Lavoro per farlo, ovviamente, al meglio.
In principio il Datore di Lavoro, in collaborazione con il proprio Medico Competente, è tenuto ad effettuare una “Valutazione preliminare” per verificare la presenza di Lavoratori elettro-sensibili (vedremo poi nello specifico) all’interno della propria azienda. Qualora dovesse esserne attestata la presenza, si passerà alla “Valutazione strumentale”, da effettuare tramite calcoli o misurazioni strumentali, sulle potenziali fonti di emissione di campi elettromagnetici.
In assenza di tali soggetti sensibili invece, la “Valutazione strumentale” deve essere effettuata sostanzialmente solo nei casi in cui siano presenti attrezzature, macchinari o lavorazioni che di per sé, espongano i lavoratori a campi elettromagnetici.
Ma chi sono i Soggetti Elettro-Sensibili? Sono Soggetti portatori di:
- Schegge o frammenti metallici;
- Clip vascolari, valvole cardiache, defibrillatori e stent;
- Pompe di infusione di insulina o altri farmaci;
- Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito;
- Neurostimolatori;
- Distrattori della colonna vertebrale;
- Corpi intrauterini;
- Derivazioni spinali o ventricolari;
- Protesi metalliche di qualunque tipo;
- Espansori mammari;
- Donne in stato di gravidanza e soggetti minorenni;
- Soggetti con patologie al SNC (Sistema Nervoso Centrale), in particolare gli epilettici;
- Soggetti con infarto del miocardio recente o con patologie del sistema cardiovascolare.
Quindi, in presenza di uno o più di questi casi (presenza attestata con il supporto del vostro Medico del lavoro) il Datore di Lavoro dovrà effettuare una più approfondita valutazione sulle fonti di potenziale emissione di campi elettromagnetici (Valutazione strumentale).
Nel caso in cui invece non sia presente nessuno dei casi sopra citati (verificato sempre con supporto del vostro Medico del lavoro), la “Valutazione strumentale”, effettuata ricordiamo tramite misurazioni o calcoli, deve essere effettuata nei casi in cui siano presenti attrezzature, macchinari o lavorazioni che di per sé, espongano i lavoratori a campi elettromagnetici.
Esempi più comuni:
- Presenza di lavoratori in aree adiacenti antenne di trasmissione o apparecchi di illuminazione attivati a radiofrequenza;
- Presenza di lavoratori in aree adiacenti dispositivi che assorbono correnti maggiori di 100 A (trasformatori, bobine, raddrizzatori, grandi quadri elettrici);
- Ambiente di lavoro collocato sotto elettrodotti in alta tensione;
- Presenza di lavoratori in aree adiacenti impianti di riscaldamento e saldatura dielettrica;
- Riscaldamento a induzione (tempra, fusione, sigillatura);
- Magnetoscopi (controlli non distruttivi), magnetizzatori e smagnetizzatori;
- Riscaldamento, essicazione e asciugatura a microonde;
- Saldatura elettrica (Mig,Tig);
- Impianti di elettrolisi industriale (galvanotecniche);
- Forni fusori ad arco;
- Apparecchiature mediche (lettini magnetoterapia, radar terapia, stimolazione magnetica transcranica);
- Radar;
- Treni e tram;
- Sistemi di trasmissione a radiofrequenza radio televisivi;
- Verniciatura a polvere elettrostatica;
- Aree adiacenti cabine MT se adiacenti entro 3 metri da luoghi adibiti alla presenza di persone (D.P.C.M. 8 Luglio 2003);
- Sistemi RFID (sistemi di identificazione);
- Barriere antitaccheggio antiquate a radiofrequenza.
Diventa quindi essenziale per il Datore di Lavoro, con la collaborazione del proprio Medico del Lavoro, verificare immediatamente la propria situazione interna, sia in ottica di verifica della presenza di Lavoratori elettro-sensibili e/o di sorgenti di campi elettromagnetici, ma anche più in generale di Valutazione del Rischio vera e propria.
Suggeriamo quindi, infine, ad ogni Datore di Lavoro, di riesaminare con questa nuova ottica le proprie attrezzature ed, eventualmente, la Valutazione effettuata in precedenza, rielaborandola seguendo passo passo le ultime indicazioni introdotte dal nuovo Decreto.
Gli esperti di consulenza sicurezza sul lavoro di SAMA s.r.l., restano a Vostra completa disposizione nel caso vi servisse un maggior supporto, anche tecnico, più specifico sull’argomento o semplicemente per ulteriori informazioni, senza alcun tipo di esitazione.
Se non l’avete ancora fatto, scaricate qui il testo completo del nuovo Decreto Legislativo 159/2016.
A questo punto speriamo che la nostra spiegazione sia stata per voi di interesse e piacevole di lettura, altrimenti siamo aperti a qualunque segnalazione e/o indicazione riteniate sia per noi d’interesse.
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