SAMA SRL
Con la scadenza del 15 novembre 2016 sono scattati, per molte strade, gli obblighi di circolazione con pneumatici invernali o con catene a bordo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la Direttiva n. 1580 del 16 gennaio 2013, ha difatti disposto che l’Ente proprietario e/o i Concessionari di strade, possono prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio.
Nella premessa alla Direttiva, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specifica che durante il periodo invernale, in alcune zone del nostro Territorio, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono essere molto persistenti, con durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo agli utenti stradali (esempio la variazione delle condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli) condizionando il regolare andamento del traffico, così come l’eventuale servizio di sgombero neve.
La Direttiva è nata quindi con lo scopo di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione nei periodi invernali, fornendo istruzioni coordinate e uniformi per Tutti, atte a regolamentare, in via generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti necessari.
Riteniamo dunque che il presente articolo possa essere utile per tutte le Aziende che per lo svolgimento delle proprie attività, dispongano e/o facciano uso di autoveicoli.
COSA STABILISCE LA NORMATIVA? PER QUALE PERIODO?
La norma prevede, per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile successivo, per tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei ciclomotori a due ruote e motocicli, circolanti fuori dai centri abitati, l’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) o di montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio. I ciclomotori a due ruote e motocicli, in tale periodo, possono comunque circolare, ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.
La Direttiva lascia comunque la possibilità ai Comuni di estendere tale obbligo all’interno dei centri abitati, nel caso in cui le condizioni climatiche dovessero richiederne l’applicabilità; inoltre è contemplata la possibilità per gli Enti proprietari di strade, di prorogare tali obblighi (anche in termini di scadenze) per zone con condizioni climatiche particolari, come le strade di montagna ad alta quota.
ANALIZZIAMO GLI PNEUMATICI INVERNALI
I pneumatici invernali sono omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione; sono identificati dalla marcatura M+S (“MS”, “M-S”, “M&S”), che significa “mud & snow”, ovvero fango e neve, posta sulla spalla del pneumatico stesso. Si tenga presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.
Sebbene in Italia non sono obbligatori per Legge, è usuale trovare, oltre alla marcatura legale indicata (M+S), simboli aggiuntivi che ricordano il periodo invernale (esempio una montagna stilizzata, fiocchi di neve, ecc.). Tali marcature sono da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto.
IL MONTAGGIO: SU DUE O SU QUATTRO RUOTE?
La Direttiva raccomanda, per i veicoli delle categorie M1 e N1, l’installazione dei pneumatici invernali su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
I MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI (CATENE DA NEVE)
La normativa specifica che ““..i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1..”.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
NOTA: su alcuni autoveicoli, non è né previsto né possibile, il montaggio di catene. Si rimanda al libretto di uso e manutenzione dell’autoveicolo fornito dal costruttore.
Informazione generale: una catena da neve omologata è capace di percorrere circa 120 km su strada asfaltata asciutta senza rompersi; difatti le catene possono essere mantenute montate anche per percorrere lunghi tratti di strada non innevati (es. tunnel) senza correre rischi di rottura. Infine, si rammenta che, il codice della strada impone, con le catene montate, un limite di velocità pari a 50km/h.
IL MONTAGGIO: SU DUE O SU QUATTRO RUOTE?
Per quanto riguarda i mezzi antisdrucciolevoli (catene), la Direttiva precisa che i medesimi devono essere montati ALMENO sulle ruote degli assi motori, quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse. Nel caso di veicoli a trazione integrale vi consigliamo di consultare il libretto di uso e manutenzione dell’auto, per sapere su quale asse montare la coppia di catene (sarebbe meglio disporne di due coppie, in modo da montarle su entrambi gli assi).
I CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA STRADALE
Gli organi di polizia stradale, in occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti, pneumatici invernali o catene, procedere all’applicazione delle sanzioni amministrative previste (da 84 a 335 Euro). Gli organi di polizia stradale, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, possono ordinare ai conducenti di veicoli privi di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli, il fermo del veicolo stesso fino a quando non se ne siano dotati, in quanto potrebbero determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza (art. 192, comma 3 del Codice della Strada).
Nel caso potesse essere per Voi utile, trovate qui il testo completo della Direttiva n. 1580 del 16 gennaio 2013.
Gli esperti di consulenza sicurezza sul lavoro di SAMA s.r.l., restano a Vostra completa disposizione nel caso vi servisse un maggior supporto, anche tecnico, più specifico sull’argomento o semplicemente per ulteriori informazioni, senza alcun tipo di esitazione.
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