SAMA SRL
In attesa della nuova Intesa tra Stato e Regioni relativa alle procedure per il controllo della assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, vediamo insieme quali sono, ad oggi, le attività soggette obbligatoriamente ad accertamenti di assenza da tossicodipendenza e le modalità per l’effettuazione di tali controlli.
Si tratta in particolare di attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione o di mansioni inerenti al settore trasporto, quali autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.).
Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici, con le modalità previste dal Provvedimento della C.U. del 18 Settembre 2008. Analizziamo insieme l’argomento.
ELENCO MANSIONI SOGGETTE AGLI ACCERTAMENTI
Di seguito riportiamo l’elenco delle mansioni e delle attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, soggette ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Allegato 1 al Provvedimento della C.U. del 30 Ottobre 2007):
- 1. Attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- Impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- Fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 956, n. 302);
- Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.i.).
- 2. Mansioni inerenti le attività di trasporto:
- Conducenti di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali é richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- Personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- Personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- Personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- Controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- Personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3. Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi
GLI ACCERTAMENTI SANITARI
Visita medica preventiva
Il Datore di Lavoro, prima di adibire un Lavoratore ad una mansione compresa tra quelle elencate di seguito, provvede a richiedere al Medico del Lavoro gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del Lavoratore interessato. Il Medico dovrà poi a sua volta, verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e/o stupefacenti, sottoponendolo a specifici test di screening.
ATTENZIONE: tale visita non può essere pre-assuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post-assuntiva, cioè effettuata dopo l’assunzione, prima che il Lavoratore venga adibito alla mansione.
Visita medica periodica
A seguito della visita medica preventiva, per tali Lavoratori soggetti, il Datore di Lavoro deve procedere all’organizzazione di visite mediche periodiche, effettuate sempre da parte del Medico del Lavoro, con cadenza almeno annuale. Il Lavoratore interessato deve essere informato dal Datore di Lavoro circa la data e il luogo ove l’accertamento si svolgerà. Solitamente tale visita viene svolta all’inizio del turno di lavoro del giorno prefissato per l’accertamento.
La procedura di accertamento
Le modalità e i vari passaggi degli accertamenti sanitari possono essere così schematizzati:
- 1. Il Datore di Lavoro comunica al Medico del Lavoro i nominativi dei Lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in base al fatto che svolgono una, o più, mansioni a rischio tra quelle elencate sotto.
- 2. Il Medico del Lavoro, entro 30 giorni da quando riceve tale elenco, stabilisce il cronogramma per gli accessi dei Lavoratori agli accertamenti previsti, definendo date e luogo di esecuzione degli stessi.
- 3. Il Datore di Lavoro deve comunicare tali informazioni ai Lavoratori soggetti, con un preavviso non superiore a un giorno.
- 4. In caso di rifiuto del Lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il Medico dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari”. Se il Lavoratore non si presenta agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, deve essere sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Invece, se il Lavoratore non si presenta all’accertamento con giustificati e validi motivi (debitamente documentati), lo stesso dovrà essere riconvocato entro 10 giorni, calcolati dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti.
- 5. In caso di positività agli accertamenti di primo livello, il Lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
- 6. Qualora gli accertamenti di secondo livello dovessero risultare positivi, deve essere data comunicazione scritta al Medico del Lavoro, il quale, a sua volta, certificherà l’inidoneità temporanea del Lavoratore alla mansione. Allo stesso tempo, il Medico informerà il Datore di Lavoro, che provvederà tempestivamente a far cessare il Lavoratore dallo svolgimento della mansione. In questo caso il Lavoratore ha diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro. I costi degli accertamenti sono a carico del Datore di Lavoro, mentre sono a carico del Lavoratore le eventuali contro analisi.
Se dovesse esservi d’interesse, potete trovare qui la Procedura generale schematizzata per il controllo dei Lavoratori con mansioni a rischio.
Infine, ci teniamo a sottolineare che questa è la situazione attualmente in vigore, ma che, come anticipato inizialmente, presso la Conferenza Stato Regioni, è in attesa di approvazione una nuova Intesa che modificherà la normativa relativa alle procedure per il controllo della assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
A questo punto speriamo che la nostra spiegazione sia stata per voi di interesse e piacevole di lettura, altrimenti siamo aperti a qualunque segnalazione e/o indicazione riteniate sia per noi d’interesse.
Seguite inoltre tutti i nostri aggiornamenti sulle pagine Facebook o su Linkedin.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamateci al 0331-800699 o contattateci alla mail areatecnica@samasafety.it
Vi ringraziamo ancora per l’attenzione – Lo staff di SAMA Srl.
NON ESITARE, CONTATTACI!
Se pensi che i nostri servizi possano esserti utili, non esitare a contattarci!
CONTATTACI!