SAMA SRL
Come anticipato nell’articolo “Legge sulla sicurezza sul lavoro”, gli obblighi della 81/08 gravano in primo luogo sul datore di lavoro (ma, come vedremo meglio nell’articolo “Obblighi del lavoratore”, anche ai dipendenti).
A lui compete la maggior parte degli interventi atti a garantire un posto di lavoro sicuro, per cui dovrà:
- apportare miglioramenti strutturali
- introdurre o rinnovare la segnaletica che indichi la presenza di eventuali rischi
- fornire ai dipendenti la strumentazione atta alla protezione (ad esempio estintori negli uffici, uscite di emergenza nei luoghi di lavoro pubblici, giubbotti antiproiettile per le forze dell’ordine, etc.)
- imporre ai subalterni l’impiego delle misure di sicurezza previste dalla legge contro gli infortuni
- monitorare l’utilizzo degli strumenti di cui sopra.
Per attenersi a questi obblighi per la sicurezza sul lavoro dovrà:
- redigere un Documento di valutazione dei rischi (DVR), che è in buona sostanza una sintesi di tutte le misure preventive e protettive adottate;
- individuare le risorse (interne o esterne) che rivestiranno i ruoli di RLS (il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), addetti al primo soccorso, addetti antincendio;
- occuparsi della loro formazione
- provvedere all’istruzione di tutto il team di lavoro.
Parliamo proprio da quest’ultimo punto: gli obblighi formativi a cui è soggetto il dirigente prevedono un livello minimo di preparazione per i dipendenti, articolato in due moduli differenziati a seconda del livello di rischio in cui l’azienda ricade.
Il primo, che si svolge in 4 ore e può essere anche fruito online (in questo caso la formazione si conclude con una verifica delle competenze acquisite attraverso un test), va seguito da tutti perché di impronta generale, e concerne i concetti essenziali della sicurezza sul lavoro: lo studio degli obblighi del datore di lavoro; la definizione dei rischi, valutazione dei rischi e segnaletica di sicurezza; i luoghi di lavoro; le attrezzature; i dispositivi di protezione; e le sanzioni nel caso in cui gli adempimenti previsti siano disattesi).
Apriamo una parentesi in merito a quest’ultimo aspetto: le ammende previste non colpiscono esclusivamente il datore di lavoro ma anche tutti gli altri soggetti indicati come responsabili della sicurezza, e cioè progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, medico competente, senza dimenticare i lavoratori stessi.
Nel caso di cantieri temporanei o mobili, sono comminate sanzioni specifiche per i committenti e i responsabili dei lavori, i coordinatori, i lavoratori autonomi.
E se nessuna persona che entra a vario titolo nel meccanismo si salva dalle possibili penalizzazioni, lo stesso dicasi per tutti gli elementi costitutivi del sistema di sicurezza, dalla segnaletica alla movimentazione manuale dei carichi, dalle attrezzature alle eventuali sostanze pericolose, dal divieto di assunzione in luoghi esposti ad agenti biologici a quello delle zone a rischio esplosione.
Il secondo livello della formazione per la sicurezza sul lavoro si articola in 4 ore nel caso in cui il settore si caratterizzi per un grado di rischio basso, in 8 se medio, in 12 in caso di pericolo elevato, ed esplora le incognite presenti a seconda del settore specifico di attività. Può essere effettuato anche dal datore di lavoro, a patto che questi ricopra da almeno tre anni l’incarico di RSPP della propria azienda.
Gli obblighi del dirigente in merito alla formazione dei dipendenti circa la sicurezza sul lavoro prevedono inoltre che ogni 5 anni il modulo specifico venga aggiornato con altre 6 ore di perfezionamento.
Ma il contenuto dell’articolo 18 della legge 81/08, che elenca gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, non si conclude qui, tant’è che ne emerge come un ambiente realmente tutelante e sicuro non possa prescindere da una lavoro globale, di rete: nel comma 1, ad esempio, si sottolinea l’importanza del rapporto del datore di lavoro col rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (l’RLS), rapporto che deve garantire una comunicazione tempestiva in caso di infortunio, la cessazione immediata del rapporto di lavoro in caso di pericolo, il controllo costante delle misure antincendio e l’aggiornamento delle misure preventive; così come dal comma 2 si evince l’obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni al RSPP e al medico competente sull’organizzazione del lavoro, la natura dei rischi connessi alle attività svolte, le relative misure di prevenzione e protezione.
E con questo concludiamo la nostra disamina, che speriamo sia stata piacevole e comprensibile, non senza invitarvi a seguire i nostri aggiornamenti sulle pagine Facebook o Linkedin, e a contattarci al 0331 800699 o alla mail areatecnica@samasafety.it per consulenze e informazioni sui corsi.
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