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PREMESSA: Cos’è la formaldeide? Dove si può trovare?
La formaldeide, o aldeide fòrmica, la più semplice molecola degli aldeidi, è un composto organico presente in forma gassosa (a temperatura e pressione atmosferica) o liquida (per effetto di trattamenti chimici); in soluzione acquosa al 37% è commercialmente nota con il nome di “Formalina” o “Formolo”.
Con il Regolamento UE n. 895/2014, modificante l’allegato XIV del Regolamento REACH, è stato precisato che, a partire dall’ 1 gennaio 2016, la formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di “Categoria 1B“: può provocare il cancro”, mentre in precedenza era classificata in “Categoria 2: sospetto cancerogeno”.
Essa rappresenta un rischio lavorativo ancora molto presente, derivante principalmente da impurità di lavorazioni o da residui di cicli chiusi, ed individuabile principalmente nei seguenti settori merceologici (esempi non esaustivi):
- Settore tessile: produzione di resine utilizzate per prevenire la perdita di colore nel lavaggio degli indumenti e come antipiega/antimacchia;
- Settore del legno: produzione di pannelli impiegati nella produzione di mobili;
- Settore farmaceutico: produzione di anticoagulanti e antivirali;
- Settore pitture e vernici/inchiostri;
- Industria cosmetica;
- Ecc ecc…
La formaldeide, inoltre, è presente come prodotto naturale in numerosi sistemi viventi e nell’ambiente; si rinviene naturalmente nei cibi, nella frutta e come metabolita endogeno nei mammiferi, prodotto dal metabolismo ossidativo. In aggiunta a queste fonti naturali, essa deriva da processi di combustione, per esempio con l’emissione veicolare, impianti di produzione di energia da combustione e/o termovalorizzazione, fiamme libere e fumo di tabacco.
Vista la sua notevole diffusione, la Regione Lombardia, tramite il Decreto n. 11665 del 15 novembre 2016, ha emanato delle Linee Guida, uniformi per le aziende e per gli organi di vigilanza operanti sul territorio, al fine di implementare una migliore gestione del rischio, definendole come “Un valido riferimento per una efficace valutazione prima, e gestione poi, del rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a formaldeide, attraverso la definizione di valori guida e la programmazione razionale del monitoraggio ambientale”.
Riportiamo di seguito un’analisi ed alcuni estratti del Documento che riteniamo più significativi, al fine di sottolineare il livello di pericolosità della molecola e le modalità di gestione del rischio, anche secondo quanto previsto dal Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08.
Riguardo alla tossicità del composto, viene indicato che l’esposizione a formaldeide aerodispersa “(…) può generare effetti: irritativi, sensibilizzazione allergica ed effetti cancerogeni (…)”.
In particolare gli effetti irritativi “(…) si manifestano a carico degli occhi, delle mucose respiratorie e della cute. La gravità delle manifestazioni dipende principalmente da tre fattori: il livello di concentrazione aerodispersa, il tempo di esposizione, la suscettibilità individuale (…)”.
Le Linee Guida specificano, inoltre, che la nuova classificazione come sostanza cancerogena di Categoria 1B, comporta la “(…) necessità di considerare il rischio cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza e comporta l’applicabilità, per le lavorazioni che implicano l’utilizzo della formaldeide, del D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) (…)”.
Di conseguenza, in tutti i casi in cui vi sia impiego o liberazione di formaldeide, si rende necessario:
- Verificare la possibilità di eliminazione alla fonte della sostanza (prevenzione primaria);
- Attuare tutte quante le possibili iniziative tecniche ed organizzative o procedurali volte a ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti e a contenere, al minimo livello possibile, la durata e l’intensità dell’esposizione a formaldeide. In particolare si raccomanda sempre di applicare il principio ALARA (principio secondo il quale si minimizzano i livelli di rischio, mantenendo l’esposizione ai livelli più bassi ragionevolmente possibili);
- Prendere in considerazione le BAT (Best Available Technology, che in italiano significa: “Migliori Tecnologie Disponibili”) applicabili allo specifico comparto produttivo, specificando quali tecnologie siano state adottate, in che modo e quali siano stati i risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni interne agli ambienti di lavoro e verso l’ambiente esterno;
- Rilevare analiticamente la concentrazione al fine di valutare l’esposizione, anche per valutare l’efficacia delle misure di gestione atte a contenere l’esposizione. La verifica analitica del livello di esposizione deve essere ripetuta periodicamente ed attualizzata ogniqualvolta intervengano modifiche tecniche, organizzative e/o procedurali che possano generare modifiche del ciclo tecnologico e/o di lavorazione.
Le Linee Guida rammentano, inoltre, che in caso di rischio evidenziato per la salute, per il Datore di Lavoro è previsto l’obbligo di istituire ed aggiornare il registro degli esposti e curarne la tenuta per il tramite del Medico Competente e che quest’ultimo, dovrà provvedere all’adeguamento della Sorveglianza Sanitaria.
A tal proposito, l’art.242 del D.Lgs. 81/2008, specifica che il Medico Competente deve:
- Sottoporre alla Sorveglianza Sanitaria i Lavoratori per i quali la valutazione dell’esposizione ha evidenziato un rischio per la salute;
- Dare indicazioni al Datore di Lavoro nel merito delle misure di Prevenzione e Protezione da adottare per i singoli Lavoratori, sulla base delle risultanze di esami clinici e biologici effettuati;
- Informare il Datore di Lavoro, in presenza di Lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente e gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato un’anomalia imputabile a tale esposizione, affinché vengano attuate le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre l’esposizione, verificando, attraverso nuove misurazioni ambientali e biologiche, l’efficacia dei provvedimenti adottati;
- Fornire ai Lavoratori adeguate informazioni sulla Sorveglianza Sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Per concludere, si segnala che all’interno del Documento, vengono inoltre riportate maggiori indicazioni relativamente alla valutazione e gestione del rischio, alle metodologie di misura, monitoraggio e limiti di esposizione.
Gli esperti di consulenza sicurezza sul lavoro di SAMA s.r.l., restano a Vostra completa disposizione nel caso vi servisse un maggior supporto, anche tecnico, più specifico sull’argomento o semplicemente per ulteriori informazioni, senza alcun tipo di esitazione.
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