SAMA SRL
Dopo un lungo iter, in data 27 settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 183, del 25 maggio 2016, che definisce le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
Il Decreto, che è ufficialmente in vigore dal 12 ottobre 2016, nasce in attuazione dell’art.8 comma 4 del D.Lgs.81/2008, il quale espressamente prevedeva uno strumento, il SINP, avente la finalità di orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, e per indirizzare al meglio le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili.
Tra le maggiori novità troviamo l’obbligo di denuncia dell’infortunio di un solo giorno. Finora, l’obbligo di denuncia d’infortunio sul lavoro era previsto esclusivamente per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, oltre a quello dell’evento, mentre per gli eventi infortunosi di durata inferiore, l’obbligo di denuncia era stato messo di stand-by e rinviato fino all’entrata in vigore del regolamento del SINP.
L’obbligo di denuncia dell’infortunio di durata inferiore a 3 giorni, entrerà in vigore decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ossia dal 12 aprile 2017. Da tale data, il Datore di Lavoro sarà tenuto a denunciare telematicamente all’INAIL anche questa tipologia di infortuni, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico, pena l’applicazione di una sanzione d’importo variabile da € 548,00 ad € 1.972,80.
I dati contenuti all’interno del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), sono definiti nell’Allegato A al Decreto 183/2016, e riguarderanno:
- Il quadro produttivo e occupazionale analizzato;
- Il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari;
- Il quadro di salute e sicurezza dei Lavoratori e delle Lavoratrici per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro;
- Il quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
- Il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, sempre derivanti da ogni settore di attività;
- Il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.
Le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, partecipano ad implementare il SINP, nel merito delle attività operative e di addestramento con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del Personale appartenente ai rispettivi Organici, comunicando annualmente al SINP, per il tramite dell’INAIL, i dati aventi fini statistici (art. 3 al comma 2 del 183/2016).
La modalità di Trasmissione dei dati al SINP, disciplinata dall’art.4 del Decreto, è prevista esclusivamente in via telematica, mediante i servizi informatici resi disponibili dagli Enti, quali ad esempio: l’INAIL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Vista la delicatezza delle informazioni raccolte nel Sistema, è particolarmente importante la tutela della privacy dai dati inseriti. Gli art. 6 e 7 del Decreto, in particolare, enunciano le regole per il trattamento dei dati, le misure di sicurezza e le responsabilità di ogni Soggetto. Ciascun Ente potrà attingere al SINP con limitazioni per la tipologia di dati e con la tracciatura di ogni fase di accesso e/o di elaborazione; i dati presenti sul Sistema saranno anonimizzati e le tabelle saranno aggregate, disponibili ai soli fini statistici.
La riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati nell’ ambito del SINP verranno complessivamente garantite dall’INAIL, tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
Il D.IM. n.183/2016 istituisce inoltre un apposito tavolo tecnico, composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui uno con funzione di coordinatore, da un rappresentante ciascuno per il Ministero della Salute, il Ministero per la Semplificazione, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia, due rappresentanti dell’INAIL e sette rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Il tavolo tecnico, che avrà la sua sede operativa presso l’INAIL, verificherà l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP e garantirà la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal D.Lgs. 81/2008. Inoltre, formulerà proposte per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli Enti che concorrono al SINP.
A conclusione, è doveroso specificare che, grazie all’implementazione del SINP, viene anche soppresso l’obbligo di tenere il registro cartaceo degli esposti ad agenti nocivi, così come, in precedenza, era già stato soppresso l’obbligo di tenuta del registro infortuni, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2015. Ovviamente, si rammenta che viene cancellato l’obbligo dei tenuta del registro cartaceo, ma non la denuncia di infortunio o la segnalazione degli esposti, che devono essere comunicati per via telematica.
Potete trovare qui il testo completo del Decreto Interministeriale n°183, del 25 Maggio 2016.
ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO SULL’ARGOMENTO: La nuova denuncia INAIL per gli infortuni sul lavoro
Col decreto n. 183/2016 è stato istituito il Sinp, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro; tuttavia il suo avvio, previsto per il 12 aprile 2017, è stato prorogato al 12 ottobre dello stesso anno affinché l’Inail potesse adeguare le procedure telematiche di raccolta dati.
Il medesimo decreto ha inserito anche un’innovazione sostanziale rispetto alle denunce sugli infortuni che occorrono in ambito lavorativo: mentre prima del 12 ottobre, infatti, gli infortuni soggetti a comunicazione erano quelli con prognosi superiore ai 3 giorni (successivi a quello di accadimento del fatto), a partire dalla data in questione l’obbligatorietà è stata ampliata anche a quelli la cui diagnosi è compresa tra 1 e 3 giorni (escluso quello in cui si verifica l’evento).
La comunicazione, a carico del datore di lavoro, e che deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, è finalizzata a scopi statistici e informativi.
Da ciò consegue che va trasmessa telematicamente all’Inail tanto la comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, tanto la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che ne determinino una superiore a tre giorni.
Dunque, volendo sintetizzare e schematizzare la nuova prassi prevista qualora occorra un infortunio in ambito lavorativo:
- al lavoratore compete: avvisare immediatamente il datore e rivolgersi al medico dell’azienda, oppure recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso, o ancora affidarsi al suo medico curante, dopodiché comunicare al titolare d’azienda il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati
- al medico spetta: rilasciare (obbligatoriamente) il certificato al lavoratore (con l’indicazione tra l’altro dei giorni di degenza), e trasmetterlo in via telematica all’Inail
- al datore di lavoro è richiesto (obbligatoriamente) di inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato (con la novità introdotta a partire dal 12 ottobre sia quelli con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni, sia quelli che necessitano di un tempo maggiore, come già accadeva già in precedenza).
È bene sottolineare che si tratta di una prassi obbligatoria nel momento in cui un lavoratore incorra in un infortunio, che non è soggetta a discrezionalità del singolo, tant’è che sono previste anche delle sanzioni a danno del datore di lavoro e del dirigente inadempienti: per gli infortuni superiori a tre giorni la pena pecuniaria varia da un minimo di 1096 a un massimo di 4932 euro, mentre per gli infortuni superiori ad un giorno l’ammontare va dai 548 a 1972.80 euro.
Preferiamo, per chiarezza, ribadire che in caso di assenze dal luogo di lavoro inferiori a 3 giorni, la comunicazione alle istituzioni ha una natura esclusivamente statistico-informativa, mentre la denuncia di incidenti che richiedano oltre i 4 giorni per la guarigione e il ritorno in sede ha natura assicurativa (in termini semplici: solo questi ultimi sono indennizzati dall’INAIL).
Altre due innovazioni introdotte a partire dal 12 ottobre 2017 con l’entrata in vigore della nuova denuncia INAIL per gli infortuni sul lavoro sono:
- l’abrogazione dell’obbligatorietà del registro infortuni presso qualsiasi azienda (in realtà già soppressa dal 23 dicembre 2015, con l’art. 23 D. Lgs. n. 151/2015)
- l’abrogazione della comunicazione alla PS dell’infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, alla quale provvede l’INAIL (anche questa, a dire il vero, datata antecedentemente, e con precisione a partire dal 22.03.2016).
A questo punto speriamo che la nostra spiegazione sia stata per voi di interesse e piacevole di lettura, altrimenti siamo aperti a qualunque segnalazione e/o indicazione riteniate sia per noi d’interesse.
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