SAMA SRL
In settembre sono entrati in vigore i nuovi Accordi tra Stato e Regioni riguardanti la formazione dei RSPP e ASPP, ma non solo!
Vi riportiamo di seguito tutte le novità introdotte, analizziamole insieme!
Dopo un’attesa durata diversi anni, sono stati pubblicati in data 07 Luglio 2016, i nuovi Accordi Stato Regioni riguardanti la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), ma non solo. Essi sono ufficialmente in vigore dal 09 Settembre 2016, esattamente 15 giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 193 del 19 Agosto 2016) e sostituiscono completamente i precedenti Accordi del 26 Gennaio 2006, e successive modifiche.
Come anticipato, pur riferendosi maggiormente ai RSPP e ASPP, i nuovi Accordi contengono inoltre novità che possono considerarsi trasversali a tutto il mondo della Formazione per la Sicurezza, trattando anche di formazione Generale e Specifica, requisiti dei docenti, formazione in e-learning ecc… Di conseguenza riteniamo che i seguenti punti siano d’interesse a tutte le aziende presenti sul territorio.
Ecco le principali novità contenute nei nuovi Accordi:
NUOVA ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER RSPP E ASPP: I MODULI A, B, C E L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Modulo A: sostanzialmente rimane invariato, con durata di 28 ore, ma che ora può essere svolto anche in modalità e‐learning.
Modulo B: dei tre moduli, è quello che viene completamente stravolto. Ora è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi, con durata fissa di 48 ore che, di conseguenza, sostituisce tutti i 9 moduli per macrosettore (B1, B2, B3 ecc..). Il modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali deve essere integrato con dei moduli di specializzazione:
- Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore;
- Modulo B-SP2: cave – costruzioni della durata di 16 ore;
- Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore;
- Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore.
Modulo C: rimane esclusivamente per chi svolge i compiti di RSPP, con durata di 24 ore.
Aggiornamenti: cambiano le modalità per svolgere l’aggiornamento quinquennale e, anche qui, viene cancellato il riferimento al macrosettore di appartenenza. Le ore dell’aggiornamento sono ora fisse per tutti:
- RSPP: 40 ore nel quinquennio;
- ASPP: 20 ore nel quinquennio.
L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore in modalità e-learning; la partecipazione a convegni e seminari è valida quale aggiornamento, ma comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del monte ore totale di aggiornamento, ossia 10 ore per ASPP e 20 ore per RSPP (N.B: questa modalità viene estesa e ritenuta valida anche per la Formazione dei Dirigenti, Preposti, RLS e Lavoratori). Il nuovo Accordo prevede un’altra cosa molto interessante, ossia che (in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore) la frequenza al nuovo Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi del precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Inoltre, viene riconosciuto come aggiornamento anche la partecipazione a corsi di formazione per “Formatore” ai sensi del D.M. del 6 marzo 2013.
Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio, non possono più esercitare le loro funzioni, ma senza perdere il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti; potranno poi tornare ad esercitarle solo al completamento del il monte ore di aggiornamento richiesto (anche se in ritardo).
IL RICONOSCIEMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Gli Accordi riconoscono ai RSPP e ASPP la formazione pregressa svolta secondo la modalità precedente (Accordi Stato Regione del 26 gennaio 2006), quindi nessuno dovrà integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi ai nuovi Accordi, a patto che non si cambi settore produttivo e si continui ad operare esclusivamente all’interno di esso. Esempio: chi opera nel settore B9 non ha la necessità di acquisire il modulo B comune, oppure chi ha effettuato il B1, anche se ha frequentato meno ore di quelle previste dal modulo B comune, ha un credito totale sia per il modulo comune che per quello specialistico SP1. Ovviamente entrambi dovranno frequentare poi gli aggiornamenti periodici previsti alla scadenze.
TITOLI DI STUDIO ED ESONERI
Sono state integrate le classi di laurea il cui possesso esonera un soggetto dalla frequenza dei corsi di formazione per svolgere il ruolo di RSPP e ASPP (per i moduli A e B). L’elenco completo, ora di 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento è contenuto nell’Allegato I dei nuovi Accordi.
REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI
E’ stata evidente la necessità di specificare una volta per tutte, chi siano i soggetti autorizzati ad erogare questa tipologia di corsi, restringendo il campo ai soli soggetti in possesso di Accreditamento Regionale, oltre agli ope legis. Tra i soggetti abilitati troviamo:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma..;
- le Università, le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione, le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- l’INAIL;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici (..), limitatamente allo specifico settore di riferimento;
NOTA MOLTO IMPORANTE: “Le associazioni sindacali datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate ..”. In sostanza una associazione Datoriale o Sindacale può avvalersi solamente di strutture formative accreditate.
L’elenco completo di tali soggetti è riportato al punto 2 dell’Allegato A dai nuovi Accordi.
REQUISITI DEI DOCENTI FORMATORI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti formatori, ora si applica quanto prevede il D.M. del 6 Marzo 2013, ossia che il requisito di “Formatore” sia posseduto da tutti i docenti formatori. Nello specifico l’Allegato V dei nuovi Accordi, indica che il requisito di docente formatore qualificato viene esteso a tutti i corsi in ambito formazione sulla Sicurezza (RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori) ad eccezione dei corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un Medico, e per la Prevenzione Incendi.
Viene inoltre consentito al Datore di Lavoro, se in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di RSPP, di provvedere direttamente alla formazione del proprio personale (Lavoratori, Preposti e Dirigenti), anche se sprovvisto dei requisiti previsti dal D.M. del 6 marzo 2013 (requisiti Formatore), rispettando però modalità e programmi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.
CORSI IN MODALITA’ E-LEARNING
Nella premessa all’Accordo si precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, e con le modalità disciplinate dall’Accordo. Un’importante novità per le aziende classificate a rischio basso è che viene consentito di svolgere la formazione in e-learning anche per il corso di formazione Specifica dei Lavoratori, oltre al corso di formazione generale (già in essere). Infine, viene invece espressamente vietata la modalità e-learning per i corsi di Primo Soccorso e di Prevenzione Incendi, che devono essere svolti obbligatoriamente in aula.
CREDITI FORMATIVI ED ESONERI DA FORMAZIONE PER CONTENUTI ANALOGHI
Una particolarità che potrà essere molto utile è stata inserita nell’interno dell’Allegato III dei nuovi Accordi, ossia sono stati specificati in una dettagliata tabella, gli esoneri ai corsi (che possono essere totali o parziali) per tutti i soggetti della sicurezza che vogliono esercitare o ottenere una nuova specializzazione o che magari hanno modificato il loro ruolo in azienda e si dovrebbero trovare a partecipare ad altri corsi di formazione (sia che essi siano corsi di formazione iniziale o di aggiornamento).
Riteniamo dunque che queste siano le principali e più importanti novità apportate dall’ingresso dei Nuovi Accordi Stato Regione del 07 Luglio 2016, ricordiamo già in vigore dal 03 Settembre 2016, che come si evince dai vari punti trattati, toccano un po’ tutto il mondo della formazione per la Sicurezza sul Lavoro.
A questo punto speriamo che la nostra spiegazione sia stata per voi di interesse e piacevole di lettura, altrimenti siamo aperti a qualunque segnalazione e/o indicazione riteniate sia per noi d’interesse.
Seguite inoltre tutti i nostri aggiornamenti sulle pagine Facebook o su Linkedin.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamateci al 0331-800699 o contattateci alla mail areatecnica@samasafety.it
Vi ringraziamo ancora per l’attenzione – Lo staff di SAMA Srl.
NON ESITARE, CONTATTACI!
Se pensi che i nostri servizi possano esserti utili, non esitare a contattarci!
CONTATTACI!