SAMA SRL
L’infortunio sul lavoro è un accadimento violento che occorre al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, e ne comporta la morte, l’inabilità (permanente assoluta o parziale), l’inabilità temporanea (superiore ai 3 giorni) o un danno biologico.
Proprio in virtù della serietà dell’argomento, vogliamo affrontare temi come il risarcimento per gli infortunio sul lavoro (facendo riferimento anche alle tabelle adoperate per stabilire l’entità dell’infortunio subito sul luogo di lavoro, i criteri per ottenere il risarcimento dall’Inail, i termini per la definizione del danno biologico e corrispettivo risarcimento, la definizione di infortunio sul lavoro in itinere, la possibilità di avanzare anche richiesta di danni morali).
Scendendo ulteriormente nel dettaglio, 3 sono le caratteristiche distintive dell’infortunio sul lavoro:
- come detto, la causa violenta che ne è alla base, e che lo distingue dalla malattia (caratterizzata, invece, da una causa lenta)
- l’assenza dei requisiti di straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità
- la sussistenza di un rapporto, diretto o indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa e l’infortunio: si badi bene che ciò non equivale a dire che l’evento debba verificarsi durante lo svolgimento del lavoro, tant’è che si parla di infortunio sul lavoro in itinere, intendendosi con esso quello che occorre durante il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di lavoro o quello compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro o, infine, quello necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale. Cosa accade invece in caso di deviazioni rispetto a tali tragitti? Si otterrà il risarcimento dall’Inail solo nel caso in cui si possa dimostrare che tali digressioni siano necessarie per accompagnare i figli a scuola, o espressamente richieste dal datore di lavoro, o dovute a causa di forza maggiore (interruzione della strada, ad esempio), ad esigenze assistenziali improrogabili o ad obblighi penalmente rilevanti, e inoltre coperti con mezzo privato (la propria auto, quella aziendale, etc.) solo se chiaramente sollecitato dal capo o nel caso in cui il luogo di lavoro non possa essere raggiunto, e comunque non in tempo utile, con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Prestazioni previste
Quando si riesce ad ottenere il risarcimento dei danni?
Solo nel caso in cui si tratti di un infortunio di particolare rilevo:
Danno biologico | |
Entità del danno | Indennizzo previsto |
danno permanente inferiore al 6% | Indennizzo pari a 0 |
entità compresa tra il 6% e il 15% | si ha diritto all’indennizzo in capitale del danno biologico |
entità compresa tra il 16% e il 100% | si ha diritto a una rendita a titolo di indennizzo sia del danno biologico che di quello patrimoniale |
Inabilità | |
Indennità giornaliera corrisposta dall’Inail a partire dal quarto giorno (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro), ammontante al 60% dello stipendio per 3 mesi e al 75% per tutto il resto della durata | in caso di inabilità al lavoro temporanea e assoluta |
rendita mensile | in caso di inabilità permanente, assoluta o parziale (ma solo per incidenti occorsi fino al 25 luglio 2000, e di entità almeno pari all’11%) |
La rendita è incompatibile con le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità erogati per il medesimo evento invalidante ma è cumulabile con le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
Assegno per l’assistenza personale continuativa, per soddisfare esigenze di vita quotidiana non più affrontabili in maniera indipendente | Misura riservata al lavoratore che benefici della rendita e risulti invalido al 100% |
Assegno di incollocabilità che fronteggia la sopraggiunta impossibilità di usufruire del collocamento obbligatorio | Corrisposto al lavoratore che, a causa dell’infortunio, abbia riportato almeno il 34% di invalidità |
Rendita corrisposta ai superstiti, da dividersi tra il coniuge e i figli | Condicio sine qua non è il decesso del lavoratore. |
Il risarcimento del danno biologico
Vi è occorso un infortunio sul lavoro dopo il 25 luglio 2000? Sappiate che vi spetta il risarcimento del danno biologico: tuttavia, l’entità del risarcimento concesso dall’Inail dipende dal tipo e dalla percentuale di menomazione: è qui che entrano in gioco le tabelle per la quantificazione dell’infortunio sul lavoro.
Si dia ad esempio un’occhiata agli schemi di sotto:
Primo, secondo e terzo per la valutazione della capacità visiva residua:
Acutezza visiva residua per lontano
peggiore► migliore▼ | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | <1/20 | V.S. |
10/10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 |
9/10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
8/10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
7/10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
6/10 | 15 | 17 | 19 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
5/10 | 21 | 23 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
4/10 | 27 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
3/10 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
2/10 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||
1/10 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||||||
1/20 | 73 | 75 | 77 | |||||||||
<1/20 | 79 | 81 | ||||||||||
V.S. | 85 |
Esempio: nell’occhio peggiore, per colpa di un sinistro, è rimasta un’acutezza visiva per lontano di 1 decimo mentre nell’occhio migliore di 5 decimi. La percentuale di danno biologico sarà pari a 36.
Acutezza visiva residua per vicino (in caso di rilevanti dissociazioni tra l’incapacità visiva per lontano e quella per vicino, è necessario calcolare anche quest’ultima, secondo lo schema seguente)
peggiore► migliore▼ | 1°c. | 2°c. | 3°c. | 4°c. | 5°c. | 6°c. | 7°c. | 8°c. | 9°c. | 10°c. |
1°c. | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 28 |
2°c. | 6 | 6 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | |
3°c. | 6 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | ||
4°c. | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 44 | |||
5°c. | 34 | 37 | 40 | 44 | 49 | 52 | ||||
6°c. | 43 | 46 | 50 | 55 | 58 | |||||
7°c. | 51 | 55 | 60 | 70 | ||||||
8°c. | 62 | 67 | 70 | |||||||
9°c. | 75 | 78 | ||||||||
10°c. | 85 |
Altre menomazioni della vista
Cecità assoluta | 85 |
Cecità assoluta monolaterale | 28 |
Pseudoafachia binoculare, a parte l’eventuale deficit visivo, a seconda dell’età | 5 – 10 |
Diplopia in tutte le posizioni dello sguardo, tale da obbligare ad occludere un occhio in permanenza | 28 |
Blefarospasmo, Lagoftalmo, Epifora, Ectropion, Entropion, obliterazione monolaterale delle vie lacrimali+A57 | =< 5 |
Necessità di fare uso di lenti correttive | =< 3 |
Due tabelle adoperate per la valutazione del danno biologico sofferto a livello dell’Udito:
Percentuali di deficit per singole frequenze:
Perdita uditiva (dB) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz | 4000 Hz |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 0,4 | 0,1 |
35 | 2,5 | 3 | 3,5 | 0,8 | 0,2 |
40 | 5 | 6 | 7 | 1,6 | 0,4 |
45 | 7,5 | 9 | 10,5 | 2,4 | 0,6 |
50 | 11,25 | 13,5 | 15,75 | 3,6 | 0,9 |
55 | 15 | 18 | 21 | 4,8 | 1,2 |
60 | 17,5 | 21 | 24,5 | 5,6 | 1,4 |
65 | 18,75 | 22,5 | 26,25 | 6 | 1,5 |
70 | 20 | 24 | 28 | 6,4 | 1,6 |
75 | 21,25 | 25,5 | 29,75 | 6,8 | 1,7 |
80 | 22,5 | 27 | 31,5 | 7,2 | 1,8 |
85 | 23,75 | 28,5 | 33,25 | 7,6 | 1,9 |
90 | 25 | 30 | 35 | 8 | 2 |
In caso di deficit uditivo monolaterale, la percentuale di danno permanente biologico da riconoscere è uguale a Deficit Uditivo/10.
Altre menomazioni dell’apparato uditivo:
Sordità completa unilaterale | 10 |
Sordità completa bilaterale in età post linguale | 50 |
Sindrome vertiginosa periferica da asimmetria labirintica compensata, strumentalmente accertata | 2-5 |
Areflessia monolaterale senza compenso | 10 |
Areflessia monolaterale senza compenso, con canalolitiasi, a seconda della frequenza delle crisi | 11-15 |
Sindrome vestibolare mista (danno periferico e centrale associati) in assenza di compenso | 25 |
Tabella delle menomazioni dell’apparato masticatorio:
Perdita di un incisivo centrale superiore+A11 | 1,25 |
Perdita di un incisivo laterale o di un incisivo centrale inferiore | 0,5 |
Perdita di un canino | 1,5 |
Perdita del primo premolare | 0,75 |
Perdita del secondo premolare | 0,75 |
Perdita del primo molare | 1,25 |
Perdita del secondo molare | 1 |
Perdita del terzo molare | 0,5 |
Limitazione dell’apertura della bocca con distanza interincisiva massima di 20 mm | 10 |
Limitazione dell’apertura della bocca con distanza interincisiva massima compresa fra 20 mm e 10 mm | 11-20 |
Limitazione dell’apertura della bocca con distanza interincisiva inferiore a 10 mm, non trattabile chirurgicamente, con turbe della fonazione | 21-35 |
Per prendere visione delle altre tabelle per il risarcimento dell’infortunio sul lavoro vi rimandiamo a questo link.
La denuncia di infortunio
Qual è la prassi perché il lavoratore ottenga le prestazioni a risarcimento dell’infortunio subito sul luogo di lavoro?
Innanzitutto la denuncia immediata al datore di lavoro, che a sua volta dovrà notificarlo all’Inail entro due giorni.
In secondo luogo la presentazione di espressa domanda all’Inail, che deve pervenire non oltre i tre anni e centocinquanta giorni dall’evento dannoso, tramite modulo compilato o presso le sedi dell’istituto.
Il danno differenziale
Questa categoria di danno consta della differenza tra la somma che il lavoratore percepisce già a titolo di indennizzo da parte dell’Inps e la somma a carico del datore di lavoro, nel caso in cui il danno sia derivato dall’acclarata responsabilità di quest’ultimo: generalmente tale responsabilità si sostanzia nella scarsa o nulla predisposizione delle misure di sicurezza a cui il datore di lavoro è obbligato per legge.
In questi casi, però, è sul lavoratore che ricade l’onere della prova della violazione da parte del datore e il nesso di causalità tra tale infrazione e il danno che glien’è derivato; così come al datore compete la prova del proprio adempimento agli obblighi di sicurezza, o che al massimo il danno sia dipeso da un concorso di colpa del lavoratore stesso.
Ancora una volta, per quantificare il rimborso dei danni, si farà ricorso alle tabelle per il risarcimentodel danno biologico occorso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, e sottraendo dall’ammontare la somma già erogata dall’INAIL.
In termini molto elementari: se i danni subiti dal lavoratore sono pari a cento e l’INAIL ha indennizzato sessanta, il lavoratore ha subito un danno residuo (danno differenziale) che dovrà essere risarcito dal datore nella misura di quaranta.
Qualora si sia accertato che il danno derivi dalla responsabilità del datore di lavoro che non adempie agli obblighi di tutela del dipendente previsti dall’art. 2087 cod. civ., si applica la prescrizione decennale per la presentazione della domanda di risarcimento.
Inoltre, qualora le somme vengano corrisposte in ritardo, spetta al lavoratore anche il danno da ritardo che può essere calcolato dal giudice mediante il ricorso alle presunzioni, ovverossia presumendo che il lavoratore avrebbe utilizzato le somme riconosciutigli “al pari di qualsiasi risparmiatore, avvalendosi delle forme di investimento normalmente usate da simile soggetto economico, traendo frutti ed in parte utilizzandoli (calcolando quindi il pregiudizio causatogli dal mancato godimento dell’equivalente monetario)”.
La controversia sulla richiesta dei danni morali
L’INAIL indennizza i danni patrimoniali, cioè le retribuzioni, e non patrimoniali, cioè il danno biologico permanente (così definito perché irrecuperabile).
Restano quindi non indennizzati:
- tutti i danni patrimoniali diversi dalla retribuzione (per esempio le spese mediche)
- la minore capacità di produrre reddito nel futuro
- il danno biologico temporaneo.
E i danni morali?
La questione è controversa…
Si pensi ad esempio alla sentenza che riguardava il dipendente di un’impresa edile caduto da un ponteggio per non aver adoperato la cintura di sicurezza, pure se a disposizione: orbene, il datore di lavoro, riconosciuto colpevole per mancata vigilanza, era stato obbligato a risarcire il lavoratore per danno biologico e anche per un danno morale pari alla metà del primo.
La Suprema Corte, pur confermando la responsabilità del datore, e l’obbligo al risarcimento, non ha però convalidato la condanna alla liquidazione del danno morale, perché per la sua valutazione “devono essere considerati in via autonoma elementi di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico”.
Concludiamo questo nostro intervento con due chicche:
Una serie di riferimenti ad applicazioni telematiche che consentono di simulare il calcolo del risarcimento danni erogato dall’INAIL per il danno biologico e/o patrimoniale riconosciuti al lavoratore:
http://www.avvocati.it/strumento/7/danno-biologico-lieve-entita-v-1-0
http://www.studiocataldi.it/calcolo-danno-biologico/
A questo punto speriamo che la nostra spiegazione sia stata per voi di interesse e piacevole di lettura, altrimenti siamo aperti a qualunque segnalazione e/o indicazione riteniate sia per noi d’interesse.
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