SAMA SRL
Se l’articolo 18 della legge 81/08 si sofferma in particolare sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, gli articoli 36-37 del D.lgs. 81/08 forniscono delucidazioni in merito agli obblighi del lavoratore e alla Formazione e Informazione che lo riguarda.
Abbiamo visto nell’intervento “Legge sulla sicurezza del lavoro” come il percorso formativo cui sono soggetti i lavoratori si articoli in: una formazione generale (della durata di 4 ore e dal contenuto generalista); un percorso di formazione specifica per settori di rischio, che comprende anche la preparazione in merito all’utilizzo di attrezzature e macchinari; e un aggiornamento periodico.
A proposito del modulo specialistico esso si realizza in 4 ore per i lavoratori dei comparti alberghieri, di ristorazione e del turismo, per gli impiegati di uffici e servizi, e per i dipendenti del settore commercio e artigianato: in definitiva quei reparti che si caratterizzano per un rischio lavorativo basso.
Per quelli invece con rischio medio, e cioè per coloro che si occupano di agricoltura, pesca, trasporti (terrestre, aereo, marittimo) e in aggiunta per quanti sono impiegati nella logistica e nella pubblica amministrazione e istruzione, il corso ha una durata di 8 ore.
Infine, per i dipendenti di ditte edili, alimentari, tessili, per le industrie estrattive, per le aziende che si occupano di pellami, legno, gas, smaltimento rifiuti, e per la sanità -tutti ritenuti settori lavorativi ad alto rischio– sono obbligatorie 12 ore di corso specialistico.
L’articolo che definisce gli obblighi del lavoratore è valido senza esclusione alcuna di tipologia contrattuale, tant’è che vi sono ricompresi non solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma anche i lavoratori autonomi, quelli distaccati, i somministrati, i lavoratori a progetto, quelli occasionali, i telelavoratori (lavoratori a distanza), i lavoratori a domicilio, i componenti dell’impresa familiare, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, e finanche i volontari (ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, e quelli impegnati nel servizio civile), l’allievo degli istituti di istruzione e università, e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali)- articolo 2 del Testo unico sulla sicurezza.
In definitiva, viene a tutti gli effetti incarnata la definizione di lavoratore, inteso come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione…
Ma quali sono gli obblighi specifici del lavoratore?
Grazie alla formazione organizzata dal datore di lavoro, e ai mezzi messi a disposizione per la sicurezza, ogni lavoratore ha il compito di prendersi cura della propria incolumità e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.
I lavoratori devono in particolare:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature, i macchinari e le sostanze;
- adoperare in modo appropriato i dispositivi di protezione
- segnalare immediatamente difetti di mezzi e dispositivi per la sicurezza, e il verificarsi di situazioni di pericolo
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento.
A proposito di questi ultimi, è obbligo del lavoratore anche partecipare agli aggiornamenti quinquennali: questi hanno una durata minima di 6 ore, prevedono approfondimenti giuridici-normativi, aggiornamenti tecnici e sull’organizzazione e la gestione, e possono essere organizzati anche in modalità e-learning.
È tra i dipendenti dell’azienda che viene individuato il preposto, il cui compito è di vigilare sull’attività lavorativa degli altri dipendenti: anch’egli sottostà a degli obblighi, che comprendono:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge;
- verificare che solo i lavoratori autorizzati accedano a zone a rischio;
- dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e imminente, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare celermente i lavoratori in merito ad un rischio grave e imminente;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;
- frequentare i corsi di formazione previsti dalla legge sulla sicurezza del lavoro
E a conclusione di questa carrellata di obblighi, a noi dello staff di SAMA Srl non resta che ringraziarvi per l’attenta lettura della nostra disamina, e rimandarvi alle nostre pagine Facebook e Linkedin, o ad una comunicazione più immediata tramite contatto telefonico al numero 0331800699 o all’indirizzo mail areatecnica@samasafety.it
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