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26 Luglio 2017 da samasrl

Obblighi del lavoratore nella sicurezza nei luoghi di lavoro

Immagine articolo obblighi del lavoratore nella sicurezza nei luoghi di lavoro

SAMA SRL

Se l’articolo 18 della legge 81/08 si sofferma in particolare sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, gli articoli 36-37 del D.lgs. 81/08 forniscono delucidazioni in merito agli obblighi del lavoratore e alla Formazione e Informazione che lo riguarda.

Abbiamo visto nell’intervento “Legge sulla sicurezza del lavoro” come il percorso formativo cui sono soggetti i lavoratori si articoli in: una formazione generale (della durata di 4 ore e dal contenuto generalista); un percorso di formazione specifica per settori di rischio, che comprende anche la preparazione in merito all’utilizzo di attrezzature e macchinari; e un aggiornamento periodico.

Foto articolo obblighi del lavoratore sicurezza sul lavoro

A proposito del modulo specialistico esso si realizza in 4 ore per i lavoratori dei comparti alberghieri, di ristorazione e del turismo, per gli impiegati di uffici e servizi, e per i dipendenti del settore commercio e artigianato: in definitiva quei reparti che si caratterizzano per un rischio lavorativo basso.
Per quelli invece con rischio medio, e cioè per coloro che si occupano di agricoltura, pesca, trasporti (terrestre, aereo, marittimo) e in aggiunta per quanti sono impiegati nella logistica e nella pubblica amministrazione e istruzione, il corso ha una durata di 8 ore.
Infine, per i dipendenti di ditte edili, alimentari, tessili, per le industrie estrattive, per le aziende che si occupano di pellami, legno, gas, smaltimento rifiuti, e per la sanità -tutti ritenuti settori lavorativi ad alto rischio– sono obbligatorie 12 ore di corso specialistico.

L’articolo che definisce gli obblighi del lavoratore è valido senza esclusione alcuna di tipologia contrattuale, tant’è che vi sono ricompresi non solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma anche i lavoratori autonomi, quelli distaccati, i somministrati, i lavoratori a progetto, quelli occasionali, i telelavoratori (lavoratori a distanza), i lavoratori a domicilio, i componenti dell’impresa familiare, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, e finanche i volontari (ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, e quelli impegnati nel servizio civile), l’allievo degli istituti di istruzione e università, e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali)- articolo 2 del Testo unico sulla sicurezza.

In definitiva, viene a tutti gli effetti incarnata la definizione di lavoratore, inteso come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione…

Ma quali sono gli obblighi specifici del lavoratore?
Grazie alla formazione organizzata dal datore di lavoro, e ai mezzi messi a disposizione per la sicurezza, ogni lavoratore ha il compito di prendersi cura della propria incolumità e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.

I lavoratori devono in particolare:

  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature, i macchinari e le sostanze;
  • adoperare in modo appropriato i dispositivi di protezione
  • segnalare immediatamente difetti di mezzi e dispositivi per la sicurezza, e il verificarsi di situazioni di pericolo
  • non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento.

A proposito di questi ultimi, è obbligo del lavoratore anche partecipare agli aggiornamenti quinquennali: questi hanno una durata minima di 6 ore, prevedono approfondimenti giuridici-normativi, aggiornamenti tecnici e sull’organizzazione e la gestione, e possono essere organizzati anche in modalità e-learning.

È tra i dipendenti dell’azienda che viene individuato il preposto, il cui compito è di vigilare sull’attività lavorativa degli altri dipendenti: anch’egli sottostà a degli obblighi, che comprendono:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge;
  • verificare che solo i lavoratori autorizzati accedano a zone a rischio;
  • dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e imminente, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare celermente i lavoratori in merito ad un rischio grave e imminente;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;
  • frequentare i corsi di formazione previsti dalla legge sulla sicurezza del lavoro

E a conclusione di questa carrellata di obblighi, a noi dello staff di SAMA Srl non resta che ringraziarvi per l’attenta lettura della nostra disamina, e rimandarvi alle nostre pagine Facebook e Linkedin, o ad una comunicazione più immediata tramite contatto telefonico al numero 0331800699 o all’indirizzo mail areatecnica@samasafety.it

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